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    Pazienti in carico al Pronto Soccorso: 26


     Rosso       1
     Giallo                    14
     Verde             7
     Bianco          4

    In attesa di visita: 7


     Rosso      0
     Giallo         3
     Verde          4
     Bianco      0

    Indice di sovraffollamento: 156 %
    Num. posti tecnici presidiati: 25
    Efficienza operativa standard: 0.08
    Permanenza entro 24h  36 paz.
    Permanenza tra 24h e 48h  2 paz.
    Permanenza oltre 48h  1 paz.



    dati aggiornati al 29/03/2024 12:51















    Documento informativo
    Documento informativo AOUP per operatorei sanitari su prevenzione e cura osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci- PROMaF- 14 luglio 2023

  •   Comunicazioni:
     
    Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
     

    DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33


    Art. 46



    Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni


    1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

    2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.



    Art. 47



    Sanzioni per casi specifici


    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

    2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

    3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     

    Tutti i nomi, i loghi e i marchi registrati citati o riportati appartengono ai rispettivi proprietari.

     

     

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